A cura del Vice Consolato Italiano di Arona
Elettori temporanei per motivi di lavoro e studio
Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia
Elettori che si trovano temporaneamente nella circoscrizione consolare delle Isole Canarie per motivi di lavoro o di studio
Le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo si svolgeranno in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024. Per informazioni generali: Elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo spettanti all’Italia – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Gli elettori italiani che si trovano temporaneamente nel territorio della circoscrizione consolare del Vice Consolato d’Italia di Arina (Comunità autonoma delle Canarie) per motivi di lavoro o di studio, nonché i familiari con essi conviventi, possono votare per i membri del Parlamento UE spettanti all’Italia presso i seggi istituiti dall’Ufficio consolare nella citata circoscrizione.
Per essere ammessi al voto, è necessario presentare entro il 21 marzo 2024 una domanda che deve preferibilmente essere redatta utilizzando il modello qui disponibile (SCARICA QUI IL MODELLO DI RICHIESTA).
La richiesta deve riportare l’indicazione specifica dei motivi, di studio o lavoro, per i quali il connazionale si trova nel territorio della circoscrizione consolare e deve essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro/dell’istituto od ente presso cui svolge la sua attività di studio oppure da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che contenga l’indicazione dell’attività di lavoro o studio svolta, ovvero la qualità di familiare convivente.
La domanda, che è indirizzata al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, deve essere presentata unicamente presso il Vice Consolato d’Italia ad Arona (gli Uffici Onorari della circoscrizione non sono abilitati a riceverla) secondo una delle seguenti modalità:
- (modalità consigliata) inviando per posta elettronica alla casella arona.elezioni@esteri.it i seguenti documenti (importante: dimensione massima complessiva degli allegati 10 MB):
- il modulo di domanda firmato in scansione digitale;
- certificazione con i motivi di studio e di lavoro della permanenza all’estero o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- copia di un documento d’identità del richiedente;
- inviando per posta cartacea all’indirizzo del Vice Consolato d’Italia ad Arona (Av. Antonio Dominguez, 5 – Zentral Center 5º Planta/Oficina 8 – 38650 Playa de Las Américas, Arona – S.C. de Tenerife) i seguenti documenti:
- il modulo di domanda firmato in scansione digitale;
- certificazione con i motivi di studio e di lavoro della permanenza all’estero o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- copia di un documento d’identità del richiedente;
- presentando personalmente agli sportelli del Vice Consolato d’Italia ad Arona (Av. Antonio Dominguez, 5 – Zentral Center 5º Planta/Oficina 8 – 38650 Playa de Las Américas, Arona – S.C. de Tenerife), esclusivamente in orario di apertura al pubblico e senza necessità di prenotare l’appuntamento, i seguenti documenti:
- a) il modulo di domanda firmato in originale;
- b) certificazione con i motivi di studio e di lavoro della permanenza all’estero o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- c) copia di un documento d’identità del richiedente;
Si ribadisce che le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine del 21 marzo 2024. Tale termine è tassativo e non derogabile. Si specifica che non fa fede il timbro postale per le domande trasmesse in cartaceo, ma la data di ricezione. Oltre tale data le domande NON potranno essere accolte e gli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro o studio potranno esercitare il loro diritto di voto solo in Italia (art. 3, comma 6, DL 408/1994).
Si rammenta che NON rientrano in tale categoria di elettori i cittadini che sono soggetti all’obbligo di iscrizione all’AIRE (residenti all’estero per cause di durata superiore a 12 mesi, ai sensi della legge 470/1988).
Gli elettori che si trovino temporaneamente per motivi di lavoro o di studio nella Spagna peninsulare dovranno fare riferimento, a seconda della regione, alla Cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid o al Consolato Generale d’Itala a Barcellona.
Elezioni Europee
Normativa di riferimento: Legge n. 18/1979 e DL 408/1994
Tipo di voto: presso seggi istituiti nello Stato UE dall’Ufficio Consolare
Spoglio delle schede: in Italia
1. Informazioni generali sul voto
Possono votare in Spagna per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo:
– i cittadini italiani residenti in Spagna e regolarmente iscritti all’AIRE, che non abbiano optato per il voto per i candidati spagnoli;
– i cittadini italiani ed i familiari con essi conviventi che si trovano temporaneamente (per meno di 12 mesi) in Spagna per motivi di studio o di lavoro, che abbiano presentato entro il 7 marzo 2019 apposita domanda all’Ufficio consolare competente, indirizzata al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti.
Il voto all’estero per i rappresentanti italiani si esercita presso i seggi appositamente istituiti all’estero dalle Ambasciate e dagli Uffici consolari. Come disposto dalla legge, il Ministero dell’Interno italiano invierà direttamente agli elettori il certificato elettorale personalizzato, contenente l’indicazione del seggio presso il quale votare, la data e l’orario delle votazioni. Ciò avverrà entro il 15º giorno precedente la data delle votazioni in Italia.
L’art. 4, comma 6 del D.L. n. 408 del 24 giugno 1994, indica i termini per la spedizione del certificato elettorale agli elettori residenti all’estero :” 6. La Direzione centrale per i servizi elettorali provvede altresi’, entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, a spedire il certificato elettorale agli elettori di cui all’articolo 3, comma 1, ed a quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, dando loro notizia del giorno e degli orari della votazione, nonche’ della localita’ della votazione”.
Voto in Italia: l’elettore italiano residente all’estero o temporaneamente in Spagna per motivi di studio o lavoro (che abbia presentato domanda di voto all’estero nei termini previsti), se rientra in Italia, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne esplicita richiesta, entro il giorno precedente quello della votazione, al Sindaco del suddetto Comune, esibendo il certificato elettorale a lui inviato dal Ministero dell’Interno presso il domicilio estero (nota: é prevista una procedura di ammissione al voto anche per coloro che si presentano senza il predetto certificato).
2. Voto all’estero per gli elettori residenti nella circoscrizione di Arona ed iscritti all’AIRE
Ai sensi della Direttiva 93/109/CE e della normativa italiana vigente (Legge 18/1979 e DL 408/1994, convertito in legge 483/1994), i cittadini italiani residenti in Spagna e iscritti all’AIRE possono votare:
1) per i membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, presso i seggi istituiti all’estero dalle Rappresentanze diplomatico-consolari. Se si vuole votare per i candidati italiani è opportuno verificare presso il proprio Comune spagnolo di residenza (Oficina del Censo Electoral) di non avere esercitato in passato l’opzione per i candidati spagnoli ed eventualmente revocarla. Gli elettori che non hanno esercitato l’opzione per il voto dei membri spagnoli del Parlamento Europeo, riceveranno a casa da parte del Ministero dell’Interno italiano il certificato elettorale, con l’indicazione del seggio presso il quale votare, della data e dell’orario delle votazioni.
La legge prevede anche la possibilità di votare per i candidati italiani in Italia, in caso di rimpatrio, facendone domanda all’ufficio elettorale del proprio Comune italiano di riferimento entro il giorno precedente alla votazione, esibendo il certificato elettorale ricevuto al proprio domicilio estero
oppure
2) per i membri del Parlamento Europeo spettanti alla Spagna, previa opzione da esercitare presso il Comune spagnolo di residenza (Oficina del Censo Electoral); tale opzione comporta l’eliminazione del proprio nominativo dall’elenco elettori fornito dal Ministero dell’Interno italiano: una volta esercitata l’opzione per i candidati spagnoli, non si potrà in alcun modo esercitare il diritto di voto per i candidati italiani. Si attira l’attenzione sul fatto che, per la normativa spagnola, l’opzione ha carattere permanente: vale a dire che una volta esercitata, rimane valida per tutte le consultazioni successive, fino a formale revoca da esercitarsi sempre presso il Comune di residenza spagnolo.
È penalmente sanzionato il doppio voto:
– chi vota per i membri spagnoli del Parlamento Europeo non potrà votare anche per quelli italiani, e viceversa;
– chi vota per i candidati italiani presso le sezioni istituite all’estero non potrà farlo anche presso quelle presenti in Italia, e viceversa.
Gli elettori in possesso di più cittadinanze UE possono esercitare il loro diritto di voto solo per uno degli Stati di cui sono cittadini.
5. Votare in Italia e agevolazioni di viaggio
L’elettore italiano residente o temporaneamente in Spagna per motivi di studio o lavoro (che abbia presentato domanda di voto all’estero nei termini previsti), se rientra in Italia, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne esplicita richiesta, entro il giorno precedente quello della votazione, al Sindaco del suddetto Comune, esibendo il certificato elettorale a lui inviato dal Ministero dell’Interno presso il domicilio estero. Nel caso in cui l’elettore non sia in possesso del predetto certificato, potrà sottoscrivere una dichiarazione di non aver esercitato il diritto di voto nel Paese di residenza, e di non aver mai ricevuto, oppure di aver smarrito, il certificato elettorale. Il Comune rilascerà successivamente a tali elettori la tessera elettorale italiana, per permettere l’esercizio del diritto di voto presso i seggi istituiti nel territorio della Repubblica.
Per informazioni relative alle agevolazioni di viaggio è possibile visitare il sito del Ministero dell’Interno: cliccare qui
Si ricorda il divieto di doppio voto disposto sia dalle istituzioni dell’Unione Europea che dalla legge italiana.
In particolare:
– chi vota per i candidati al Parlamento Europeo del Paese di residenza non potrà votare anche per quelli italiani, e viceversa;
– chi vota per i candidati italiani presso le sezioni elettorali istituite all’estero dagli Uffici diplomatico-consolari non potrà farlo anche presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa.
Nessuno può votare più di una volta nel corso delle medesime elezioni: gli elettori in possesso di più cittadinanze di Paesi membri dell’Unione Europea possono esercitare il loro diritto di voto per i candidati di UNO SOLO degli Stati di cui sono cittadini. In pratica essi possono scegliere per quali candidati esprimere il proprio voto, senza necessariamente esercitare una opzione espressa, ma non possono in alcun caso votare più volte, pena le sanzioni penali previste dalla legislazione di ciascun Paese.
Riferimenti normativi: art. 9 dell’Atto del Consiglio del 20/09/1976; art. 49 della Legge 18/1979; art. 4 della Direttiva 093/109/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 6 dicembre 1993; art. 3, comma 1, del D.L. 408/1994, convertito in Legge 483/1994.

